Chi pratica l’Apicoltura in zona montana, con un numero di alveari inferiori a 20, non sarà più tenuto alla compilazione del modello unico, in quanto l’attività in quella dimensione non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 511 della legge 205/2017). Quindi l’apicoltura, entro questi limiti, può essere esercitata anche senza terreno agricolo asservito. Nessuna esclusione dal regime Iva, ma tali soggetti potranno beneficiare del regime di esonero se il volume d’affari non supera il limite di 7.000 euro.