Sempre più aziende agricole scelgono la vendita diretta per valorizzare i propri prodotti e creare un rapporto autentico con i consumatori. Ma tra agevolazioni e limiti, la normativa — dal D.Lgs. 228/2001 in poi — merita di essere riletta con attenzione. Ecco un riepilogo essenziale per orientarsi tra regole, semplificazioni e buone pratiche.
Base normativa
La così detta “Legge Orientamento e Modernizzazione del Settore Agricolo (D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001)”; costituisce la norma che consente all'imprenditore agricolo, di commercializzare i prodotti, anche manipolati o trasformati, e di vendere anche quelli di terzi., beneficiando di diverse semplificazioni rispetto a chi, come commerciante, vende gli stessi tipi di prodotti, purchè avvenga entro certi limiti.
La vendita diretta come impresa agricola è riservata agli imprenditori agricoli (articolo 2135 del Codice Civile) che esercitano l'attività in forma singola o societaria e che siano iscritti al Registro delle Imprese. Per questi soggetti la vendita è possibile su tutto il territorio nazionale. I prodotti venduti devono essere in prevalenza ottenuti dal fondo dell'imprenditore agricolo, possono anche essere acquistati da terzi, purché però questi ultimi siano secondari.
La prevalenza
La questione della prevalenza è di grande importanza.
In oltre ci sono alcuni limiti quantitativi.
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di terzi non superino i 160mila euro per gli imprenditori individuali e i 4 milioni di euro per le società.
Nel caso non si rispetti la prevalenza o non si rispettino i limiti dei ricavi, dall'anno successivo si verrà esclusi dall'applicazione della disciplina semplificata per i produttori agricoli e si passerà ad attività di esercente al dettaglio (D.Lgs. 114/1998), con tutti gli aggravi che ciò comporta.
Per esempio, l'imprenditore agricolo non è tenuto a rispettare orari di apertura/chiusura . L'attività di vendita diretta non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita, in tutto il territorio comunale.
Come valutare se la vendita di prodotti dell'azienda agricola è prevalente rispetto a quella di prodotti acquisiti da terzi?
Per valutare la prevalenza si ricorre a termini quantitativi nel caso in cui i prodotti siano omogenei (patate con patate/ mele con mele) altrimenti il criterio è quello del valore.
Prendendo ad esempio l'ortofrutta e prodotti diversificati ad integrazione dell’offerta ad esempio non ho carote o finocchi di mia produzione- sarà il costo sostenuto per l'acquisto da terzi e non la quantità a determinare la prevalenza.
Attenzione La prevalenza poi va calcolata non su tutta la produzione dell'azienda agricola, ma sulla produzione per la vendita diretta".
In oltre se l'imprenditore agricolo acquista prodotti da altri comparti (per esempio un produttore di ortofrutta acquista da terzi formaggi), è necessario che il fornitore sia lui stesso un imprenditore agricolo, per questo il consiglio è di verificare sempre da chi sia acquista nel caso in cui si tratti di un comparto diverso.
Le Regole amministrative
Anche l'inizio attività è facilitato per la vendita diretta da parte di aziende agricole. Solo in alcuni specifici casi è necessario comunicarla allo Sportello Unico Attività Produttive, comunque sempre rispettando le disposizioni in materia di sanità e igiene. È necessario darne comunicazione quando si pratica la vendita in forma itinerante, non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico e online.
Un caso particolare, è costituito dalla vendita in campo, pratica che si sta diffondendo ed è apprezzata da consumatore che sceglie il prodotto direttamente in campo.
"In questo caso per evitare problemi interpretativi a fronte di un controllo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, subendo la potenziale contestazione di manodopera irregolare, è opportuno produrre un regolamento che informi le persone sulle modalità di raccolta e dei pericoli eventuali in azienda.
Registrare le persone in ingresso, delimitare le porzioni coltivazione dedicate alla raccolta diretta da parte dei clienti , evitare che operino in contemporanea consumatori e dipendenti.
Oltre all'acquisto dei prodotti è possibile anche, per l'avventore, consumare sul posto. È consentito dalla normativa purché non si configuri la somministrazione. La Legge 205 del 2017 ha previsto anche la possibilità di vendere prodotti trasformati, già pronti al consumo. Sostanzialmente l'importante è che non ci sia servizio, non si possono prendere ordinazioni e poi consegnare i prodotti.
Si possono distribuire piatti, bicchieri, posate purché siano a perdere. Non può essere richiesto un sovrapprezzo per i prodotti consumati direttamente in loco.
La tassazione dei redditi
Capitolo a parte è da dedicare alla tassazione dei redditi derivanti dall'attività di vendita diretta. La vendita diretta è un'attività connessa all'attività strettamente agricola e deve essere complementare o accessoria a questa.
Queste attività producono quindi reddito agrario e non reddito d'impresa, a condizione che si rispetti la prevalenza e siano presenti nell'elenco apposito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015. In caso contrario si produce reddito d'impresa con determinazione forfettaria (articolo 56, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Quando c'è mera commercializzazione di prodotti di terzi allora si determina il reddito in via analitica.