
La
Circolare MASAF n. 347821 del 16 luglio 2026 ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione, all’etichettatura e alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla miscelazione di «olio extra vergine di oliva» con «olio di oliva vergine».
In particolare, pur non essendo espressamente vietata la miscelazione tra oli appartenenti a categorie diverse, il prodotto ottenuto non potrà essere classificato e commercializzato come «olio extra vergine di oliva», in quanto tale indicazione risulterebbe fuorviante per il consumatore.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’olio ottenuto dalla miscelazione di «olio extra vergine di oliva» con «olio di oliva vergine» dovrà essere classificato ed etichettato come «olio di oliva vergine».
Per quanto riguarda il prodotto ottenuto da miscelazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare e già dichiarato «olio extra vergine di oliva»:
se già confezionato, potrà essere commercializzato fino all’esaurimento delle scorte;
se ancora sfuso, dovrà essere riclassificato come «olio di oliva vergine» entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare e, in ogni caso, prima di qualsiasi operazione di movimentazione o lavorazione.
Resta fermo l’obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell’olio, che dovrà essere aggiornato in coerenza con la nuova classificazione.
Infine, la circolare evidenzia che il mancato rispetto delle disposizioni, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale, costituisce violazione delle norme in materia di correttezza e trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori ed è soggetto a sanzioni.